[1]Protezione delle menzioni tradizionali

[2]1. In Bosnia-Erzegovina, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell'appendice 2:

  • a)non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Bosnia-Erzegovina e
  • b)possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunita' esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all'appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunita'.

[3]2. La Bosnia-Erzegovina adotta tutte le misure necessarie, conformemente all'accordo di cui al presente allegato, per la tutela delle menzioni tradizionali di cui all'articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio della Comunita'. A tal fine, utilizza i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non puo' fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.

[4]3. La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:

  • a)alla lingua o alle lingue nella quale o nelle quali essa figura nell'appendice 2 e non alle traduzioni e
  • b)a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nella Comunita', come indicato nell'appendice 2.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~allegato-ii-art7 · fonte su Normattiva