• 1)Le autorita' competenti, le istituzioni competenti o gli organismi di collegamento di uno Stato contraente, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, invieranno alle autorita' competenti, alle istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell'altro Stato contraente informazioni su persone raccolte in conformita' alla propria legislazione nella misura in cui tali informazioni siano necessarie all'applicazione di questo Accordo.
  • 2)Salvo che sia diversamente disposto dalle leggi e dai regolamenti di uno Stato contraente, le informazioni su persone che siano trasmesse in conformita' con questo Accordo a questo Stato contraente dall'altro Stato contraente saranno utilizzate esclusivamente ai fini dell'applicazione di questo Accordo. Tali informazioni cosi' ricevute da uno Stato contraente saranno trattate secondo le leggi e i regolamenti di questo Stato contraente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

Testo vigente dal 8 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;97~accordo-art17 · fonte su Normattiva