Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009
Art. 19 (Accordo)
Il pagamento delle prestazioni ai sensi del presente accordo potra' essere effettuato nella valuta di ciascuno degli Stati contraenti.
Testo vigente dal 8 luglio 2015
