Per l'esecuzione dei compiti derivanti dalla presente convenzione la Commissione mista costituisce un gruppo misto di esperti, mentre per l'effettiva esecuzione dei lavori sul terreno costituisce dei nuclei tecnico-operativi misti. Il lavoro del gruppo misto di esperti e dei nuclei tecnico-operativi misti si svolge in base alle istruzioni scritte emanate dalla Commissione mista.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
