1. Il confine di Stato delimita il territorio dei due Stati in superficie e, verticalmente, nello spazio aereo e sotto la superficie. 2. Nei casi in cui la linea di confine coincida con corsi d'acqua, essa resta invariata anche qualora l'andamento del corso d'acqua venga modificato.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;970~convenzione-art3 · fonte su Normattiva