[1]delle vertenze e richieste di parere consultivo

[2]1. a) Qualsiasi vertenza fra due o piu' Membri riguardo alla interpretazione o all'applicazione del presente Atto costitutivo, e suoi allegati, che non sia risolta per via negoziale, sara' sottoposta al Consiglio a meno che le Parti interessate non convengano su di un diverso modo di risoluzione. Qualora la vertenza interessi specificatamente un Membro non rappresentato in seno al Consiglio, tele Membro avra' diritto e farsi rappresentare conformemente alle disposizioni che il Consiglio adottera'.

  • b)Qualora la vertenza non venga risolta in base alle disposizioni di cui al paragrafo 1 a) con piena soddisfazione di una qualsiasi delle parti in cause, detta parte potra' sottoporre la questione: vuoi i) se le parti sono d'accordo:
  • A)alla Corte internazionale di giustizia; o
  • B)ad un tribunale arbitrale. vuoi ii) diversamente, ad una commissione di conciliazione. Le norme regolanti le procedure ed il funzionamento del tribunale arbitrale e della commissione di conciliazione sono enunciate all'Allegato III del presente Atto costitutivo. 2. Conferenza e Consiglio sono abilitati entrambi, previa autorizzazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a chiedere alla Corte internazionale di giustizia di esprimere un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica che si ponga nell'ambito delle attivita' dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;972~atto-costitutivo-art22 · fonte su Normattiva