controversia la quale riguardi l'interpretazione o l'applicazione della presente costituzione, la quale non sia stata regolata per via negoziale o da una decisione del Consiglio, presa a maggioranza dei due terzi, sara' deferita alla Corte Internazionale di Giustizia in conformita' con lo statuto di detta corte, a meno che gli Stati membri interessati non convengano di altra modalita' di composizione entro un termine ragionevole.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;449~art31 · fonte su Normattiva