controversia la quale riguardi l'interpretazione o l'applicazione della presente costituzione, la quale non sia stata regolata per via negoziale o da una decisione del Consiglio, presa a maggioranza dei due terzi, sara' deferita alla Corte Internazionale di Giustizia in conformita' con lo statuto di detta corte, a meno che gli Stati membri interessati non convengano di altra modalita' di composizione entro un termine ragionevole.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
