Potranno accedere all'Organizzazione in qualita' di membri tutti gli Stati che aderiscano ai suoi obiettivi ed ai suoi principi:

  • a)Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'agenzia specializzata a dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica potranno essere ammessi quali Membri dell'Organizzazione divenendo parti al presente Atto costitutivo conformemente all'Art. 24 ed all'Art. 25, paragrafo 2;
  • b)Gli Stati non contemplati alla lettera a) potranno essere ammessi quali membri dell'Organizzazione divenendo parti al presente Atto costitutivo conformemente all'Art. 24, paragrafo 3 nonche' all'Art. 25, paragrafo 2, lettera e), dopo che la loro ammissione sara' stata approvata dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, dietro raccomandazione del Consiglio.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;972~atto-costitutivo-art3 · fonte su Normattiva