Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), con allegati
Art. 3 (Atto Costitutivo)
Potranno accedere all'Organizzazione in qualita' di membri tutti gli Stati che aderiscano ai suoi obiettivi ed ai suoi principi:
- a)Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'agenzia specializzata a dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica potranno essere ammessi quali Membri dell'Organizzazione divenendo parti al presente Atto costitutivo conformemente all'Art. 24 ed all'Art. 25, paragrafo 2;
- b)Gli Stati non contemplati alla lettera a) potranno essere ammessi quali membri dell'Organizzazione divenendo parti al presente Atto costitutivo conformemente all'Art. 24, paragrafo 3 nonche' all'Art. 25, paragrafo 2, lettera e), dopo che la loro ammissione sara' stata approvata dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, dietro raccomandazione del Consiglio.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
