1. I conti dell'insieme delle entrate e delle spese del bilancio sono esaminati ciascun anno da una commissione di controllo composta da due funzionari specializzati appartenenti alle amministrazioni delle Parti contraenti. Questi funzionari che debbono essere di nazionalita' diversa, sono nominati dalla Commissione su proposta del Comitato in conformita' con il comma (b) del paragrafo 2 dell'articolo 6 della Convenzione. Le spese relative alla commissione di controllo sono a carico dell'Organizzazione. 2. La verifica, che ha luogo su documentazione e se del caso sul posto, ha per oggetto di constatare la regolarita' delle entrate e delle spese e di accertare la buona gestione finanziaria. La Commissione di controllo invia un rapporto alla Commissione dopo la chiusura di ciascun esercizio.
Testo vigente dal 13 aprile 2008
