1. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui e' residente il beneficiario della pensione. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, mediante prelevamento dal bilancio o da fondi speciali, ad una persona fisica sono imponibili soltanto in questo Stato.

  • b)Tuttavia, tali pensioni tono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'. 3. - Le pensioni che una persona fisica ritrae da un'attivita' lavorativa svolta nell'ambito di un'attivita' commerciale o industriale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui e' residente la persona fisica.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;974~art18 · fonte su Normattiva