[1]APPENDICE A alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980

[2]REGOLE UNIFORMI concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV)

[3]Articolo 1 Campo di applicazione par. 1. Salvo le eccezioni previste agli articoli 2, 3 e 33, le Regole uniformi si applicano a tutti i trasporti di viaggiatori e bagagli che si effettuano con documenti di trasporto internazionali validi per un percorso che tocchi i territori di almeno due Stati e che comprenda esclusivamente linee iscritte nella lista prevista agli articoli 3 e 10 della Convenzione. Le Regole uniformi si applicano ugualmente, per cio' che concerne la responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, agli agenti di scorta dei convogli effettuati conformemente alle Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale delle merci per ferrovia (CIM). par. 2. Le tariffe internazionali determinano le relazioni per le quali sono rilasciati i documenti internazionali di trasporto. par. 3. Il termine "stazione" contenuto nelle Regole uniformi comprende: le stazioni ferroviarie, i porti per i servizi di navigazione e ogni altro impianto delle imprese di trasporto, aperti al pubblico per l'esecuzione del contratto di trasporto.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art1 · fonte su Normattiva