al trasporto par. 1. In caso di impedimento al trasporto, la ferrovia decide se sia preferibile istradare d'ufficio la merce per altra via o se convenga, nell'interesse del mittente, domandargli istruzioni fornendogli le informazioni utili di cui la stessa ferrovia dispone. La ferrovia puo' esigere le tasse di porto applicabili all'itinerario percorso e disporre termini di resa corrispondenti al nuovo percorso, salvo il caso in cui essa sia in colpa. par. 2. Se non e' possibile far proseguire il trasporto, la ferrovia domanda istruzioni al mittente. Questa richiesta non e' obbligatoria nel caso di impedimenti temporanei dovuti a misure prese in applicazione di quanto previsto all'articolo 3, par. 4. par. 3. Il mittente puo' impartire istruzioni nella lettera di vettura per il caso in cui sopravvenga un impedimento al trasporto. Se a giudizio della ferrovia dette istruzioni non possono essere eseguite, essa richiede nuove istruzioni. par. 4. Il mittente, avvisato di un impedimento al trasporto, puo' dare le sue istruzioni sia alla stazione di partenza, sia alla stazione in cui si trova la merce. Se queste istruzioni modificano l'indicazione del destinatario o della stazione destinataria o sono impartite alla stazione in cui si trova la merce, il mittente deve iscriverle sul duplicato della lettera di vettura e presentarlo alla ferrovia. par. 5. Se la ferrovia da' seguito alle istruzioni del mittente senza richiedere la presentazione del duplicato, quando quest'ultimo sia stato trasmesso al destinatario, la ferrovia e' responsabile verso costui del danno che puo' risultarne. Tuttavia, l'eventuale indennita' non deve mai superare quella prevista in caso di perdita della merce. par. 6. Se il mittente, che sia stato avvisato di un impedimento al trasporto, non da', entro un termine ragionevole, istruzioni che si possano eseguire, la ferrovia procede conformemente alle disposizioni relative agli impedimenti alla riconsegna in vigore nel luogo in cui si trova ferma la merce. Se la merce e' stata venduta, il provento della vendita, dedotte le spese che gravano sulla merce stessa, deve essere tenuto a disposizione del mittente. Se il provento e inferiore a dette spese, il mittente deve pagare la differenza. par. 7. Se l'impedimento al trasporto cessa prima che giungano le istruzioni del mittente, la merce e' avviata a destinazione senza attendere le istruzioni; il mittente e' avvertito il piu' presto possibile. par. 8. Se l'impedimento al trasporto si verifica dopo che il destinatario abbia modificato il contratto di trasporto conformemente all'articolo 31, la ferrovia deve avvisarne detto destinatario. I par. 1, 2, 6, 7 e 9 si applicano per analogia. par. 9. La ferrovia puo', in caso di impedimento al trasporto, percepire le tasse di sosta, salvo che non sia in colpa. par. 10. L'articolo 32 si applica ai trasporti effettuati in conformita' dell'articolo 33.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
