[1]TRADUZIONE UFFICIALE (ai sensi dell'art. 28 della Convenzione)
[2]CONVENZIONE RELATIVA AI TRASPORTI INTERNAZIONALI PER FERROVIA (COTIF)
[3]LE PARTI CONTRAENTI, riunite in applicazione dell'articolo 69, par. 1 della Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) e dell'articolo 64, par. 1 della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 7 febbraio 1970 oltre che in applicazione dell'articolo 27 della Convenzione Addizionale alla CIV relativa alla responsabilita' della ferrovia per la morte e il ferimento di viaggiatori del 26 febbraio 1966, - convinte dell'utilita' di una organizzazione internazionale, - riconosciuta la necessita' di adattare le disposizioni concernenti il diritto in materia di trasporto ai bisogni economici e tecnici, hanno convenuto quanto appresso:
[4]Articolo 1 Organizzazione intergovernativa par. 1. Le Parti della presente Convenzione costituiscono, in quanto Stati membri, l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), in appresso definita "l'Organizzazione". La sede dell'Organizzazione e' fissata a Berna. par. 2. L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica. Ha segnatamente la capacita' di contrarre, di acquistare e alienare beni immobili e beni mobili nonche' di stare in giudizio. L'Organizzazione, i funzionari, gli esperti ai quali ricorre ed i rappresentanti degli Stati membri godono dei privilegi e delle immunita' necessarie per attendere alla propria missione, secondo le condizioni stabilite nel Protocollo allegato alla Convenzione della quale fa parte integrante. Le relazioni fra l'Organizzazione e lo Stato in cui ha sede sono regolate mediante un accordo di sede. par. 3 Le lingue di lavoro dell'Organizzazione sono il francese e il tedesco.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
