al campo d'applicazione par. 1. Le spedizioni, la cui stazione di partenza e quella destinataria sono situate sul territorio di uno stesso Stato e che toccano il territorio di un altro Stato solamente in transito non sono soggette alle Regole uniformi:

  • a)quando le linee percorse in transito sono esercitate esclusivamente da una ferrovia dello Stato di partenza o
  • b)quando gli Stati o le ferrovie interessati hanno stabilito di non considerare questi trasporti come internazionali. par. 2. Le spedizioni fra stazioni di due Stati limitrofi e le spedizioni tra le stazioni di due Stati in transito per il territorio di un terzo Stato, se si effettuano su linee esercitate esclusivamente da una ferrovia di uno di questi tre Stati, sono soggette al regime di traffico interno applicabile a detta ferrovia, quando il mittente, utilizzando la relativa lettera di vettura, lo rivendichi e se le leggi ed i regolamenti degli Stati interessati non vi si oppongano.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art2 · fonte su Normattiva