uniformi CIV e CIM par. 1. I trasporti in traffico internazionale diretto sono sottoposti: - alle "Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV)", che costituiscono l'Appendice A alla Convenzione; - alle "Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM)", che costituiscono l'Appendice B alla Convenzione. par. 2. Le linee previste nell'articolo 2, su cui si effettuano tali trasporti, sono iscritte in due liste: lista delle linee CIV e lista delle linee CIM. par. 3. Le imprese da cui dipendono le linee previste nell'articolo 2, par. 2, iscritte in tali liste, hanno gli stessi diritti e obblighi che derivano alle ferrovie dalle Regole uniformi CIV e CIM, salvo le deroghe rese necessarie dalle condizioni di esercizio proprie di ciascun modo di trasporto e pubblicate con le stesse forme delle tariffe. Tuttavia, le regole concernenti la responsabilita' non possono formare oggetto di deroga. par. 4. Le Regole uniformi CIV e CIM, compresi i relativi Allegati, sono parte integrante della Convenzione.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~convenzione-art3 · fonte su Normattiva