[1]delle formalita' amministrative

[2]Il viaggiatore deve attenersi alle prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative, tanto per cio' che riguarda la sua persona e gli animali che porta con se', quanto per cio' che riguarda la visita dei propri bagagli e colli a mano. Egli deve assistere a questa visita, salvo le eccezioni previste dalle leggi e dai regolamenti di ciascuno Stato. La ferrovia non e' responsabile, nei confronti del viaggiatore, del danno derivante dal fatto che il viaggiatore non osservi tali obblighi.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art24 · fonte su Normattiva