[1]' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative

[2]Il viaggiatore deve attenersi alle prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative, tanto per cio' che riguarda la sua persona, quanto per cio' che riguarda la visita dei propri bagagli e colli a mano. Egli deve assistere a questa visita, salvo le eccezioni ammesse dalle leggi e dai regolamenti. La ferrovia non assume alcuna responsabilita' nei riguardi del viaggiatore che non osservi questi obblighi.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art22 · fonte su Normattiva