[1]' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative
[2]Il viaggiatore deve attenersi alle prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative, tanto per cio' che riguarda la sua persona, quanto per cio' che riguarda la visita dei propri bagagli e colli a mano. Egli deve assistere a questa visita, salvo le eccezioni ammesse dalle leggi e dai regolamenti. La ferrovia non assume alcuna responsabilita' nei riguardi del viaggiatore che non osservi questi obblighi.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
