[1]dei danni in caso di ferimento

[2]In caso di ferimento o di qualunque altro pregiudizio all'integrita' fisica o mentale del viaggiatore, il risarcimento comprende:

  • a)le spese necessarie, in particolare quelle di cura e di trasporto;
  • b)la ripartizione del danno causato, sia per l'incapacita' lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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