[1]dei danni in caso di ferimento
[2]In caso di ferimento o di qualunque altro pregiudizio all'integrita' fisica o mentale del viaggiatore, il risarcimento comprende:
- a)le spese necessarie, in particolare quelle di cura e di trasporto;
- b)la ripartizione del danno causato, sia per l'incapacita' lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
