[1]del risarcimento dei danni in caso di perdita o avaria di oggetti
[2]Nel caso in cui la ferrovia e' responsabile ai sensi dell'articolo 26, par. 1, 2° alinea, e' tenuta al risarcimento del danno fino a concorrenza di 700 unita' di conto per ogni viaggiatore.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
