[1]' in caso di dolo o colpa grave

[2]Quando il danno risulta da dolo o colpa grave imputabile alla ferrovia, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30, 31 e da 38 a 41 delle Regole uniformi, o quelle previste dal diritto nazionale, che limitano le indennita' ad un ammontare determinato. In caso di colpa grave, tuttavia, l'indennita' per la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna dei bagagli e' limitata al doppio dei massimali previsti negli articoli da 38 a 41.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art42 · fonte su Normattiva