contro le quali possono essere proposte azioni par. 1. L'azione giudiziaria fondata sulla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori puo' essere esercitata solo nei confronti della ferrovia responsabile, ai sensi dell'articolo 26, par. 4. Nel caso di coesercizio da parte di due ferrovie, l'attore ha la scelta tra queste due. par. 2. L'azione giudiziaria per la ripetizione di una somma pagata in virtu' del contratto di trasporto puo' essere esercitata contro la ferrovia che ha riscosso questa somma o contro quella a profitto della quale tale somma e' stata percepita. par. 3. Le altre azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto possono essere esercitate contro la ferrovia di partenza, contro la ferrovia di destinazione o contro quella sulla quale si e' verificato il fatto che da' luogo all'azione. La ferrovia di destinazione puo' essere citata, anche se non ha ricevuto il bagaglio. par. 4. Se l'attore ha la scelta tra piu' ferrovie, il suo diritto di opzione si estingue una volta che l'azione e' proposta contro una di esse. par. 5. L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro una ferrovia diversa da quelle indicate nei par. 2 e 3, quando e' fatta valere come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
