' per le indicazioni esposte nella lettera di vettura Il mittente e' responsabile dell'esattezza delle indicazioni esposte a sua cura nella lettera di vettura. Egli sopporta tutte le conseguenze delle indicazioni che fossero irregolari, inesatte, incomplete o che fossero inserite in uno spazio diverso da quello che e' assegnato a ciascuna di esse. Se tale spazio e' insufficiente, il mittente vi deve apporre una annotazione che rinvii alla parte della lettera di vettura dove ha trovato posto il completamento dell'iscrizione.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art18 · fonte su Normattiva