delle linee par. 1. Gli Stati membri inviano all'Ufficio centrale le loro comunicazioni concernenti l'iscrizione o la radiazione delle linee sulle liste di cui all'articolo 3, par. 2. Le linee previste dall'articolo 2, par. 2, quando esse collegano degli Stati membri, non possono essere iscritte che per intervenuto accordo di questi Stati; per la radiazione di una tale linea e' sufficiente la comunicazione di uno solo di tali Stati. L'Ufficio centrale notifica l'iscrizione o la radiazione di una linea a tutti gli Stati membri. par. 2. Una linea e' sottoposta alla Convenzione allo scadere di un mese a partire dalla data della notificazione della sua iscrizione. par. 3. Una linea cessa di essere sottoposta alla Convenzione allo scadere di un mese a partire dalla data della notificazione della sua radiazione, salvi i trasporti in corso, che debbono essere portati a termine.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
