' in caso di avaria par. 1. In caso di avaria della merce, la ferrovia deve pagare, con esclusione di ogni altro risarcimento, una indennita' equivalente al deprezzamento della merce. L'ammontare e' calcolato applicando al valore della merce determinato conformemente all'articolo 40 la percentuale di deprezzamento constatata nel luogo di destinazione. par. 2. L'indennita' non puo' superare:
- a)se la totalita' della spedizione e' deprezzata a causa di avaria, l'importo che sarebbe dovuto in caso di perdita totale;
- b)se soltanto una parte della spedizione e' deprezzata a causa di avaria, l'importo che sarebbe dovuto in caso di perdita della parte deprezzata. par. 3. La ferrovia deve restituire, inoltre, nella proporzione determinata al par. 1, le spese previste all'articolo 40, par. 3.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
