' in caso di superamento del termine di resa par. 1. Se un danno, ivi compresa una avaria, deriva dal superamento del termine di resa, la ferrovia deve liquidare un'indennita' che non puo' superare il triplo delle tasse di porto. par. 2. In caso di perdita totale della merce, l'indennita' prevista nel par. 1 non puo' cumularsi con quella di cui all'articolo 40. par. 3. In caso di perdita parziale della merce, l'indennita' prevista al par. 1 non puo' superare il triplo delle tasse di porto relative alla parte non perduta della spedizione. par. 4. In caso di avaria della merce non derivante dal superamento del termine di resa, l'indennita' prevista nel par. 1 si cumula, se del caso, con quella di cui all'articolo 42. par. 5. In nessun caso, il cumulo della indennita' prevista nel par. 1 con quelle degli articoli 40 e 42 puo' dar luogo alla liquidazione di una indennita' superiore a quella che sarebbe dovuta in caso di perdita della merce. par. 6. La ferrovia puo' prevedere, nelle tariffe internazionali o nelle convenzioni speciali, modalita' di indennizzo diverse da quelle previste nel par. 1 allorche', conformemente all'articolo 27, par. 1, il termine di resa e' stabilito in base ai piani di trasporto. In tal caso, se i termini di resa previsti dall'articolo 27, par. 2, sono superati, l'avente diritto puo' richiedere o l'indennita' prevista al par. 1 di cui sopra o quella fissata dalla tariffa internazionale o dalla convenzione speciale applicata.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art43 · fonte su Normattiva