[1]' in caso di dolo o colpa grave

[2]Allorche' la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa oppure la non esecuzione o l'esecuzione irregolare di prestazioni accessorie della ferrovia previste dalle Regole uniformi siano state causate da dolo o colpa grave imputabile alla ferrovia, questa deve indennizzare completamente l'avente diritto per il danno provato. In caso di colpa grave, l'indennita' e' tuttavia limitata al doppio dei massimali previsti dagli articoli 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 e 46.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art44 · fonte su Normattiva