[1]dell'indennita' secondo determinate tariffe

[2]Allorche' la ferrovia accorda particolari condizioni di trasporto mediante tariffe speciali o eccezionali che comportano una riduzione delle tasse di porto calcolate in base alle tariffe ordinarie, essa puo' limitare l'indennita' dovuta all'avente diritto in caso di perdita, di avaria o di superamento del termine di resa, nella misura in cui una tale limitazione sia indicata nella tariffa. Quando tali particolari condizioni di trasporto si applicano solamente su una frazione del percorso, detta limitazione puo' essere invocata solo se il fatto che ha dato luogo all'indennita' si sia prodotto su detta frazione del percorso.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art45 · fonte su Normattiva