dell'azione par. 1. L'azione derivante dal contratto di trasporto si prescrive in un anno. Tuttavia, la prescrizione e' di due anni se si tratta dell'azione:

  • a)per il pagamento di un assegno che la ferrovia abbia gia' incassato dal destinatario;
  • b)per il pagamento del residuo della somma ricavata da una vendita effettuata dalla ferrovia;
  • c)fondata su di un danno avente per causa il dolo;
  • d)fondata su di un caso di frode;
  • e)fondata su uno dei contratti di trasporto anteriori alla rispedizione, nel caso previsto dall'articolo 38, par. 1. par. 2. La prescrizione decorre nel caso di azione:
  • a)per indennita' per perdita totale: dal trentesimo giorno che segue la scadenza del termine di resa;
  • b)per indennita' per perdita parziale, avaria o superamento del termine di resa: dal giorno in cui ha avuto luogo la riconsegna;
  • c)per pagamento, o per rimborso di tasse di porto, di spese accessorie, di altre spese o di soprattasse, oppure per correzione in caso di irregolare applicazione di una tariffa o di errore nel computo o nella riscossione: 1° se vi e' stato pagamento: dal giorno del pagamento; 2° se non vi e' stato pagamento: dal giorno dell'accettazione della merce al trasporto se il pagamento incombe al mittente, o dal giorno in cui il destinatario ha ritirato la lettera di vettura se il pagamento incombe a lui; 3° se si tratta di somme affrancate con bollettino di affrancazione: dal giorno in cui la ferrovia trasmette al mittente il conto delle spese quale previsto nell'articolo 15, par. 7; in mancanza di tale trasmissione, il termine per i crediti della ferrovia decorre dal trentesimo giorno che segue la scadenza del termine di resa;
  • d)della ferrovia per il pagamento di una somma corrisposta dal destinatario in luogo e vece del mittente, o viceversa, che la ferrovia deve restituire all'avente diritto: dal giorno in cui e' stata fatta la richiesta di restituzione;
  • e)relativa agli assegni previsti all'articolo 17: dal trentesimo giorno che segue la scadenza del termine di resa;
  • f)per il pagamento del residuo di una somma ricavata dalla vendita: dal giorno della vendita;
  • g)per il pagamento di un supplemento di diritti reclamato dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative: dal giorno della domanda di queste autorita';
  • h)in tutti gli altri casi: dal giorno in cui puo' essere esercitato il diritto. Il giorno indicato come inizio della prescrizione non e' mai compreso nel computo dei termini. par. 3. In caso di reclamo indirizzato alla ferrovia in conformita' dell'articolo 53 unitamente alla documentazione giustificativa necessaria, la prescrizione e' sospesa fino al giorno in cui la ferrovia respinge per iscritto il reclamo e restituisce i documenti. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso soltanto per la parte del reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti incombono alla parte che invoca questo fatto. I successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono la prescrizione. par. 4. L'azione prescritta non puo' essere esercitata ne' sotto forma di domanda riconvenzionale, ne' sotto forma di eccezione. par. 5. Salvo le disposizioni che precedono, la sospensione e' l'interruzione della prescrizione sono regolate dal diritto nazionale.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art58 · fonte su Normattiva