che possono essere convenute in giudizio par. 1. L'azione giudiziaria per restituzione di una somma pagata in conseguenza del contratto di trasporto puo' essere esercitata contro la ferrovia che ha riscosso questa somma o contro quella a profitto della quale la somma e' stata riscossa. par. 2. L'azione giudiziaria relativa agli assegni di cui all'articolo 17 puo' essere esercitata soltanto contro la ferrovia di partenza. par. 3. Le altre azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto possono essere esercitate contro la ferrovia di partenza, contro la ferrovia destinataria o contro quella sulla quale si e' verificato il fatto che da' luogo all'azione. La ferrovia destinataria puo' essere convenuta in giudizio anche se essa non ha ricevuto ne' la merce, ne' la lettera di vettura. par. 4. Se l'attore ha la scelta tra piu' ferrovie, il suo diritto di opzione si estingue una volta che l'azione e' proposta contro una di esse. par. 5. L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro una ferrovia diversa da quelle indicate nei par. 1, 2 e 3, quando e' fatta valere come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
