che possono convenire in giudizio la ferrovia par. 1. L'azione giudiziaria per restituzione d'una somma pagata in base al contratto di trasporto appartiene soltanto a colui che ha effettuato il pagamento. par. 2. L'azione giudiziaria riguardante gli assegni previsti nell'articolo 17 appartiene soltanto al mittente. par. 3. Le altre azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto appartengono:

  • a)al mittente fino al momento in cui il destinatario abbia: 1° ritirato la lettera di vettura, 2° accettato la merce, o 3° fatto valere i diritti spettantigli in virtu' dell'articolo 28, par. 4, o dell'articolo 31;
  • b)al destinatario, a partire dal momento in cui abbia: 1° ritirato la lettera di vettura, 2° accettato la merce, 3° fatto valere i diritti spettantigli in base all'articolo 28, par. 4, o 4° fatto valere i diritti spettantigli in base all'articolo 31; tuttavia, il diritto di esercitare tale azione di estingue a partire dal momento in cui la persona designata dal destinatario conformemente all'articolo 31, par. 1, c), abbia ritirato la lettera di vettura, abbia accettato la merce o abbia fatto valere i diritti che le spettano in base all'articolo 28, par. 4. par. 4. Il mittente, per esercitare dette azioni, deve produrre il duplicato della lettera di vettura. In mancanza, per l'esercizio delle azioni indicate al par. 3 a), egli deve produrre l'autorizzazione del destinatario o provare che questi abbia rifiutato la spedizione. Il destinatario, per esercitare dette azioni, deve produrre la lettera di vettura, se gli e' stata consegnata.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art54 · fonte su Normattiva