' collettiva delle ferrovie par. 1. La ferrovia che ha accettato al trasporto la merce con lettera di vettura e' responsabile dell'esecuzione del trasporto stesso per tutto il percorso fino alla riconsegna. par. 2. Ciascuna delle ferrovie successive, per il fatto stesso della presa in consegna della merce con lettera di vettura, partecipa al contratto di trasporto conformemente alle clausole della lettera di vettura e assume gli obblighi che ne risultano, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 55, par. 3, riguardanti la ferrovia destinataria.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art35 · fonte su Normattiva