in caso di ritardo nella resa par. 1. L'articolo 60 si applica in caso di indennita' pagata per ritardo nella resa. Se tale ritardo e' causato da piu' ferrovie, l'indennita' e' ripartita fra tali ferrovie in proporzione alla durata del ritardo verificatosi sulle rispettive linee. par. 2. I termini di resa stabiliti nell'articolo 27 sono ripartiti nel modo seguente:

  • a)se due ferrovie hanno partecipato al trasporto: 1° il termine di spedizione e' diviso in parti uguali; 2° il termine di trasporto e' diviso in proporzione alle distanze chilometriche di applicazione delle tariffe;
  • b)se tre o piu' ferrovie hanno partecipato al trasporto: 1° il termine di spedizione e' diviso in parti uguali tra la ferrovia mittente e quella destinataria; 2° il termine di trasporto e' diviso tra tutte le ferrovie: - per un terzo in parti uguali, - per due terzi proporzionalmente alle distanze chilometriche di applicazione delle tariffe. par. 3. I termini supplementari ai quali una ferrovia ha diritto sono attribuiti a detta ferrovia. par. 4. L'intervallo tra la consegna della merce alla ferrovia e l'inizio del termine di spedizione e' attribuito esclusivamente alla ferrovia di partenza. par. 5. La ripartizione di cui sopra entra in considerazione nel solo caso in cui il termine totale di resa non sia stato osservato.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art61 · fonte su Normattiva