[1]in caso di indennita' per ritardo nella riconsegna

[2]Le norme indicate nell'articolo 45 sono estese ai casi di indennita' pagate per ritardo nella riconsegna. Se tale ritardo e' causato da irregolarita' constatate su piu' ferrovie, l'onere dell'indennita' e' ripartito fra loro in proporzione alla durata del ritardo verificatosi sulle rispettive reti.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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