temporanee par. 1. Se la situazione economica e finanziaria di uno Stato e' di natura tale da provocare gravi difficolta' per l'applicazione del Titolo VI. ogni Stato puo' derogare agli articoli 15, 17 e 30 decidendo, per determinati traffici, che:
- a)Le spedizioni in partenza da tale Stato siano affrancate 1° sino alle sue frontiere, o 2° almeno sino alle sue frontiere;
- b)le spedizioni a destinazione di tale Stato siano affrancate in partenza: 1° almeno fino alle sue frontiere, in quanto lo Stato di partenza non imponga la restrizione prevista sub a) 1°, o 2° tutt'al piu' fino alle sue frontiere;
- c)le spedizioni in provenienza o a destinazione di questo Stato non possono essere gravate di alcun assegno e che non siano ammesse spese anticipate, o che gli assegni e le spese anticipate siano ammessi soltanto in certi limiti;
- d)il mittente non possa modificare il contratto di trasporto per quanto concerne il paese destinatario, l'affrancazione e l'assegno. par. 2. Alle medesime condizioni gli Stati possono autorizzare le ferrovie a derogare agli articoli 15, 17, 30 e 31 decidendo, per i loro traffici reciproci, che:
- a)le disposizioni concernenti il pagamento delle spese siano particolarmente fissate dopo accordi tra le ferrovie interessate; tuttavia queste non possono definire modalita' non previste all'articolo 15;
- b)alcuni ordini ulteriori non siano ammessi. par. 3. I provvedimenti adottati in conformita' dei par. 1 e 2 sono comunicati all'Ufficio centrale. I provvedimenti indicati nel par. 1 entrano in vigore al piu' presto allo scadere del termine di otto giorni a decorrere dalla data della lettera con la quale l'Ufficio centrale ha notificato tali provvedimenti agli altri Stati. I provvedimenti indicati nel par. 2 entrano in vigore al piu' presto allo scadere del termine di due giorni a decorrere dalla data della loro pubblicazione negli Stati interessati. par. 4. I suddetti provvedimenti non sono applicabili alle spedizioni in corso di trasporto.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
