da parte del destinatario par. 1. Se il mittente non ha preso a suo carico le spese inerenti al trasporto nel paese di destinazione, ne' ha esposto sulla lettera di vettura l'indicazione "Destinatario non autorizzato a dare ulteriori ordini", il destinatario puo', mediante ordini ulteriori, modificare il contratto di trasporto prescrivendo:

  • a)il fermo della merce in corso di trasporto;
  • b)il differimento della riconsegna della merce;
  • c)la consegna della merce, nel paese di destinazione, a persona diversa dal destinatario indicato nella lettera di vettura;
  • d)la consegna, nel paese di destinazione, della merce ad una stazione diversa dalla stazione destinataria indicata nella lettera di vettura, salve contrarie disposizioni contenute nelle tariffe internazionali;
  • e)compimento delle formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative conformemente all'articolo 26, par. 3. Le disposizioni complementari o le tariffe internazionali in vigore fra le ferrovie partecipanti al trasporto possono ammettere degli ordini diversi da quelli sopra indicati. In nessun caso, tali ordini devono avere per effetto il frazionamento della spedizione. Gli ordini del destinatario diventano esecutivi soltanto dopo l'entrata della spedizione nel territorio doganale del paese di destinazione. par. 2. Tali ordini devono essere dati alla stazione destinataria o a quella di entrata nel paese di destinazione, mediante dichiarazione scritta conforme al modello stabilito e pubblicato dalla ferrovia. E' nullo qualsiasi ordine dato dal destinatario in modo diverso da quello prescritto. par. 3. Il diritto del destinatario di modificare il contratto di trasporto si estingue nel caso in cui egli ha:
  • a)ritirato la lettera di vettura;
  • b)accettato la merce;
  • c)fatto valere i suoi diritti in conformita' dell'articolo 28, par. 4;
  • d)designato una persona in conformita' del par. 1 c) e questa ha ritirato la lettera di vettura o fatto valere i suoi diritti conformemente all'articolo 28, par. 4. par. 4. Se il destinatario ha ordinato di consegnare la merce ad altra persona, quest'ultima non e' autorizzata a modificare il contratto di trasporto.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art31 · fonte su Normattiva