dell'Organizzazione par. 1. L'Organizzazione ha lo scopo essenziale di stabilire un regime di diritto uniforme applicabile ai trasporti dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci in traffico internazionale diretto fra gli Stati membri, che impegnino le linee ferroviarie, nonche' di facilitare l'esecuzione e lo sviluppo di tale regime. par. 2. Il regime di diritto previsto al par. 1 puo' ugualmente essere applicato ai trasporti internazionali diretti che impegnino, oltre che linee ferroviarie, vie di comunicazione terrestri, marittime e vie d'acqua interne.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
