par. 1. I litigi sorti fra gli Stati membri, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione, nonche' i litigi tra Stati membri e l'Organizzazione, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del Protocollo sui privilegi e immunita' possono, su richiesta di una delle parti, essere sottoposti al giudizio di un tribunale arbitrale. Le parti determinano liberamente la composizione del tribunale arbitrale e la procedura arbitrale. par. 2. I litigi:
- a)fra imprese di trasporto;
- b)fra imprese di trasporto e utenti;
- c)fra utenti, derivanti dall'applicazione delle Regole uniformi CIV e dalle Regole uniformi CIM, se non sono definiti in via amichevole o sottoposti alla decisione dei tribunali ordinari, possono, mediante accordo tra le parti interessate, essere sottoposti a un tribunale arbitrale. Gli articoli da 13 a 16 si applicano per la composizione del tribunale arbitrale e per la procedura arbitrale. par. 3. Ogni Stato puo', al momento della firma della Convenzione o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, riservarsi il diritto di non applicare in tutto o in parte le disposizioni del par. 1 e del par. 2. par. 4. Ogni Stato che abbia avanzato una riserva in applicazione del par. 3 puo' rinunziarvi in ogni momento, informandone il Governo depositario. La rinunzia della riserva produce i suoi effetti il mese successivo alla data in cui il Governo depositario ne da' conoscenza agli Stati.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
