[1]- Cancelleria

[2]Le parti concludono un compromesso che specifica in particolare:

  • a)l'oggetto della controversia;
  • b)la composizione del tribunale ed i termini convenuti per la nomina dell'arbitro o degli arbitri;
  • c)il luogo convenuto come sede del tribunale. Il compromesso deve essere comunicato all'Ufficio centrale, il quale assume le funzioni di cancelleria.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~convenzione-art13 · fonte su Normattiva