[1]- Cancelleria
[2]Le parti concludono un compromesso che specifica in particolare:
- a)l'oggetto della controversia;
- b)la composizione del tribunale ed i termini convenuti per la nomina dell'arbitro o degli arbitri;
- c)il luogo convenuto come sede del tribunale. Il compromesso deve essere comunicato all'Ufficio centrale, il quale assume le funzioni di cancelleria.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
