par. 1. Gli Stati membri inviano le proposte di modificazione della Convenzione all'Ufficio centrale, il quale lo porta immediatamente a conoscenza degli Stati membri. par. 2. L'Assemblea generale decide sulle proposte di modificazione relative alle disposizioni della Convenzione non previste ai par. 3 e 4. L'iscrizione di una proposta di modificazione all'ordine del giorno di una sessione dell'Assemblea generale deve riportare l'adesione di almeno un terzo degli Stati membri. Investita di una proposta di modificazione, l'Assemblea generale puo' decidere, con la maggioranza di cui all'articolo 6, par. 5, che una siffatta proposta presenta un carattere di stretta connessione con una o piu' disposizioni la cui modificazione rientra nella competenza della Commissione di revisione in conformita' del par. 3. In tale caso, l'Assemblea generale e' legittimata a decidere ugualmente sulla modificazione di questa o di queste disposizioni. par. 3. Salvo difformi decisioni adottate dall'Assemblea generale giusta il par. 2, alinea 3, la Commissione di revisione decide sulle proposte di modificazione relative alle disposizioni qui di seguito indicate:

  • a)Regole uniformi CIV: - articolo 1, par. 3; articolo 4, par. 2; articoli 5 (eccetto il par. 2), 6, da 9 a 14, 15 (eccetto il par. 6), da 16 a 21, 22, par. 3; articoli da 23 a 25, 37, 43 (eccetto i par. 2 e 4), 48, 49, da 56 a 58, 61; - gli importi espressi in unita' di conto agli articoli 30, 31, 38, 40 e 41, quando la modificazione tende ad una maggiorazione di tali importi;
  • b)Regole uniformi CIM: - articolo 1, par. 2; articolo 3, par. da 2 a 5; articoli 4, 5, 6 (eccetto il par. 3), 7, 8, da 11 a 13, 14 (eccetto il par. 7), da 15 a 17, 19 (eccetto il par. 4), 20 (eccetto il par. 3), da 21 a 24, 25 (eccetto il par. 3), 26 (eccetto il par. 2), 27, 28, par. 3 e 6; articoli 29, 30 (eccetto il par. 3), 31, 32 (eccetto il par. 3), 33 (eccetto il par. 5), 34, 38, 39, 41, 45, 46, 47 (eccetto il par. 3), 48 (nella misura in cui si tratta di procedere ad un adattamento al diritto di trasporto internazionale marittimo), 52, 53, da 59 a 61, 64, 65; - l'importo espresso in unita' di conto all'articolo 40, quando la modificazione tende ad una maggiorazione di tale importo; - Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei carri privati (RIP), Allegato II; - Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei contenitori (RICo), Allegato III; - Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei colli espressi (RIEx), Allegato IV. par. 4. La Commissione di esperti decide sulle proposte di modificazione relative alle disposizioni del Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), Allegato I alle Regole uniformi CIM.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~convenzione-art19 · fonte su Normattiva