Il presente accordo e' soggetto a ratifica o approvazione ed entrera' in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica o di approvazione. Le sue clausole si applicheranno ai redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea a partire dal 1 gennaio dell'anno solare nel corso del quale avra' luogo la predetta notificazione reciproca.

Testo vigente dal 13 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;979~art3 · fonte su Normattiva