Il presente accordo e' soggetto a ratifica o approvazione ed entrera' in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica o di approvazione. Le sue clausole si applicheranno ai redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea a partire dal 1 gennaio dell'anno solare nel corso del quale avra' luogo la predetta notificazione reciproca.
Testo vigente dal 13 febbraio 1974
