Art. 26 (Convenzione)
1. Ogni Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare la presente convenzione dandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia prende effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Testo vigente dal 20 marzo 1989
