Art. 31 (Convenzione)
1 Ogni Parte puo' in qualunque momento denunciare la presente Convenzione quadro mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2 La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data alla quale il Segretario Generale avra' ricevuto la notifica.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
