1. Le merci originarie della Repubblica di Armenia sono importate nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 14, 17 e 18 del presente accordo. 2. Le merci originarie della Comunita' sono importate nella Repubblica di Armenia in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.
Testo vigente dal 16 aprile 1998
