presente Accordo puo' essere emendato in qualunque momento dalle due Parti di comune accordo tramite scambio di note per via diplomatica. Gli emendamenti all'Accordo entreranno in vigore con le stesse procedure previste all'articolo 15, primo paragrafo.

Testo vigente dal 13 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-05-17;98~accordo-art14 · fonte su Normattiva