1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare alla RAI-Radio televisione italiana, Societa' per azioni, anche mediante l'utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, un finanziamento di 12 miliardi di lire. Il finanziamento viene concesso al tasso vigente per i mutui della Cassa, maggiorato dello 0,25 per cento, ed e' ammortizzabile in un periodo non superiore a quindici anni. Il finanziamento di cui al presente articolo e' assistito dalla garanzia statale o fidejussione IRI. 2. Con apposita convenzione, da stipularsi tra la Cassa e la RAI, verranno stabilite le modalita' di utilizzazione, di restituzione, e quanto altro necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;99~art3 · fonte su Normattiva