[1]Articolo IV
[2]In caso di dubbio o di discussione circa l'interpretazione o l'applicazione di uno dei punti di ordine tecnico determinati da una decisione della Commissione internazionale permanente adottata in applicazione dell'articolo I della presente convenzione e dell'articolo 5 del regolamento, il Governo interessato ricorrera' al parere della Commissione internazionale permanente.
Testo vigente dal 19 febbraio 1974
