1. La Commissione internazionale permanente si riunisce su convocazione dell'Ufficio permanente. Essa puo' essere convocata a richiesta di una delle delegazioni delle Parti contraenti; essa deve essere convocata se almeno due delegazioni delle Parti contraenti ne fanno richiesta. 2. A tale scopo, ogni Parte contraente informa il Governo del Regno del Belgio, che ne da' notizia allo Ufficio, di ogni modifica eventualmente apportata alla lista dei suoi delegati. Possono essere ammessi a partecipare a titolo consultivo, degli esperti per la trattazione di alcuni problemi ben definiti durante le riunioni tecniche delle sottocommissioni. 3. Puo' essere ammesso alle sessioni della Commissione internazionale permanente, di comune accordo fra le Parti contraenti, un osservatore per ogni Stato non firmatario, a condizione che sia ufficialmente designato dal proprio Governo. Se, dopo essersi fatto rappresentare da un osservatore a tre sessioni successive, un Governo non ha chiesto l'adesione alla convenzione, non gli e' piu' concesso di farsi rappresentare alle sessioni che seguiranno. 4. Esperti degli Stati non firmatari possono essere invitati a titolo consultivo alle riunioni tecniche delle sottocommissioni per trattare alcuni problemi ben definiti, su richiesta del Presidente della sottocommissione e con il consenso di tutti i membri di detta sottocommissione.

Testo vigente dal 19 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;993~regolamento-art4 · fonte su Normattiva