[1]Articolo VI

[2]1. Ciascuno dei Governi firmatari notifichera' al Governo del Regno del Belgio l'adempimento delle formalita' costituzionalmente richieste per l'entrata in vigore della presente convenzione. 2. La presente convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo il ricevimento della terza di tali notifiche. 3. La presente convenzione entrera' in vigore, nei confronti degli altri Governi firmatari, trenta giorni dopo il ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1) da parte del Governo del Regno del Belgio.

Testo vigente dal 19 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;993~convenzione-artvi · fonte su Normattiva