[1]Articolo X
[2]Sino all'entrata in vigore delle decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 5, alinea 1 del suo regolamento resteranno validi: gli apparecchi campione per la misurazione delle pressioni e le prove campione descritte nell'allegato I del regolamento della Commissione internazionale permanente, nonche' le norme relative alle dimensioni minime delle camere degli apparecchi campione per la misurazione della pressione, di cui all'allegato II del regolamento.
Testo vigente dal 19 febbraio 1974
