1. Le Parti contraenti autorizzano la Commissione internazionale permanente a prendere tutte le decisioni utili nel quadro degli scopi definiti nell'articolo I della convenzione. 2. L'Ufficio permanente trasmette alle Parti contraenti, per il tramite del Governo del Regno del Belgio, le decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente e, in particolare, i disegni ed i progetti degli apparecchi campione per la misurazione delle pressioni, le tabelle delle dimensioni standardizzate (normalizzate) delle camere e delle cartucce nonche' la descrizione dei marchi dei punzoni di prova internazionalmente riconosciuti. Tali documenti sono costantemente tenuti aggiornati dalla Commissione.

Testo vigente dal 19 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;993~regolamento-art5 · fonte su Normattiva